venerdì, 26 Aprile 2024

Sport invernali, il Tribunale rigetta l’istanza della Federazione: “ineseguibile” l’accordo con Armani

Il Tribunale di Milano ha dichiarato “ineseguibile” l’accordo tecnico tra Fisi e Armani a meno di 2 settimane dall’inizio della stagione. Gli atleti stavano indossando tute Armani durante gli allenamenti e durante il "media day" che si è tenuto nella giornata di oggi.

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Il Tribunale di Milano, nella giornata di oggi, ha rigettato l’istanza presentata dalla Federazione Italiana Sport Invernali e ha dato ragione a BasicItalia spa (Kappa), dopo il verdetto che già a luglio aveva vietato il nuovo accordo di fornitura tra la Federazione e il marchio Armani, complice un diritto di prelazione vantato da Kappa.

Viene confermata, dunque, la validità dell’ordinanza del 14 luglio 2022 che vietava a FISI di “concludere con terzi contratti di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, aventi ad oggetto l’utilizzo da parte di suoi tesserati di beni con marchi diversi da quelli di cui è titolare BASICITALIA SPA e in concorrenza con i beni prodotti o commercializzati dalla società reclamante”.

Succede nel giorno del “media day”, in cui venivano presentate tute Armani

Oggi, tra l’altro, si teneva il tradizionale “media day“, in cui c’è stata anche la sfilata di presentazione delle nuove tute Armani. Fermo restando che organizzare un “FISI media day” a soli 5 giorni dalla data fissata per il rinnovo delle cariche federali può apparire alquanto discutibile e di dubbio gusto, che cosa succederà adesso?
Quali saranno le mosse del gruppo BasicItalia SPA, di cui fa parte il marchio KAPPA? Tecnicamente, sarebbe possibile anche un sequestro della merce oggetto del contendere così come in senso opposto un accordo extragiudiziale.
In tutto questo, gli atleti stanno sfilando con tute e divise griffate EA7, senza dimenticare che tra martedì e mercoledì si terranno gli shooting fotografici.
Peraltro, come illustrato dal giudice del Tribunale di Milano, qualora nel giudizio di merito fosse confermato il vincolo contrattuale tra FISI e BASIC, ad Armani spetterebbe l’eventuale risarcimento del danno da parte di FISI stessa, in merito ad un contratto di sponsorizzazione valido, ma ineseguibile per fatto e colpa della Federazione.
Comunque vada a finire, resta la “leggerezza” con cui si una federazione sportiva italiana ha gestito la questione.

Per chi avesse dubbi al riguardo, è sufficiente leggere l’ultima ordinanza del Tribunale di Milano

“La domanda è infondata – si legge nel provvedimento –. È appena il caso di osservare che FISI àncora la sussistenza di circostanze sopravvenute al preliminare vaglio della decisione collegiale che, a dire di FISI, sarebbe abnorme. FISI mira dunque ad una rivalutazione nel merito della decisione collegiale, per la quale, tuttavia, non può proporsi alcun gravame. Abnorme dunque sarebbe un provvedimento che valutasse come erronee le valutazioni e le disposizioni collegiali, giungendo, come pretende FISI, a paralizzarne gli effetti, affermando che l’erroneità della decisione collegiale si pone come fatto nuovo sopravvenuto tale da giustificarne la revoca o la modifica”.

Al di là dell’argomento capzioso, ciò che più semplicemente rileva il giudice “è la lapalissiana circostanza per cui il contratto con Armani non può considerarsi una circostanza sopravvenuta, essendo stato stipulato ben prima delle difese di FISI e della decisione collegiale. Decisione che – sebbene non possa travolgere la stipula del contratto FISI/ARMANI, proprio in quanto contratto antecedente all’ordinanza e dunque ormai concluso – incide tuttavia sull’esecuzione del contratto FISI-Armani, rendendolo giocoforza ineseguibile.

Sebbene la conclusione del contratto tra FISI e Armani abbia preceduto la decisione del Collegio, gli effetti dell’ordinanza non possono limitarsi al dato testuale contenuto nel dispositivo ‘astenersi dal concludere’, bensì devono estendersi anche alla fase esecutiva degli eventuali contratti di sponsorizzazione (tra cui Armani) con sponsor diverso da Basic, proprio in quanto stipulati in violazione del contratto concluso con l’accettazione da parte di Basic”.

Pertanto, contrariamente a quanto assume FISI con l’istanza, “la materia del contendere non è affatto cessata a seguito della conclusione del contratto FISI/Armani, la cui esecuzione – anzi – è travolta dall’ordinanza collegiale […]. Oltretutto, appare paradossale, oltre che contrario a buona fede processuale, pretendere la revoca dell’ordinanza collegiale in virtù del contratto concluso con Armani, la cui esistenza dapprima è stata negata da FISI per conseguire il rigetto del reclamo e successivamente è stata invocata per ottenere la revoca dell’ordinanza collegiale. Né si dica che l’ordinanza collegiale non potrebbe travolgere i diritti di terzi non parti in causa.

In realtà, l’ordinanza collegiale non incide sulla validità del contratto (per il cui accertamento sarebbe necessario il contraddittorio con Armani), bensì “sulla mera esecuzione dello stesso. Laddove poi nel giudizio di merito fosse confermato il vincolo contrattuale tra FISI e Basic (come rilevato in sede di reclamo), residuerebbe in capo ad Armani l’eventuale risarcimento del danno nei confronti di FISI stessa, in merito ad un contratto di sponsorizzazione sì valido, ma ineseguibile per fatto e colpa di FISI che, imprudentemente, ha comunque deciso di stipulare il 27 giugno 2022 il contratto di sponsorizzazione con Armani nel corso di un complesso giudizio di merito e, si badi, pochi giorni dopo la notifica del reclamo alla stessa FISI e al suo difensore, in data 14 giugno 2022. In conclusione, l’stanza merita l’integrale rigetto”.

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