venerdì, 26 Aprile 2024

Violenza domestica, Corte di Strasburgo condanna Italia: “L’inerzia ha consentito al partner di continuare a minacciare”

La Corte di Strasburgo condanna l'Italia perché "(...) ha consentito al partner della ricorrente di continuare a minacciarla, molestarla e aggredirla senza ostacoli e nell’impunità". Il riferimento è al caso di una violenza domestica avvenuta nel 2018 in provincia di Firenze, dove una donna era stata aggredita e un bimbo di un anno era stato ucciso.

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La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione dell’art. 2 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo. La violazione è in merito a un episodio avvenuto nel 2018 in provincia di Firenze. Un uomo aveva ucciso il figlio di un anno, ferito gravemente la sua compagna, madre del piccolo, e cercato di uccidere anche l’altra figlia. L’uomo aveva un disturbo bipolare della personalità. Secondo la Corte di Strasburgo, l’Italia sarebbe rimasta a guardare, anche quando la donna avrebbe sporto diverse denunce.

La condanna all’Italia: perché?

In particolare, la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo si rivolge ai pubblici ministeri italiani. “La loro inerzia ha consentito al partner della ricorrente di continuare a minacciarla, molestarla e aggredirla senza ostacoli e nell’impunità”: così scrivono i magistrati europei, secondo i quali le autorità non hanno agito né sul momento – come prevedrebbe la procedura nei casi di violenza domestica – né dopo.

La Corte ha disposto anche un risarcimento simbolico di 32mila euro per la signora. Infatti, gli avvocati della donna si erano rivolti prima al giudice europeo e solo dopo a quello italiano. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto la correttezza di questa modalità perché la difesa “non disponeva di un rimedio civile da esaurire per far valere il fallimento dello Stato”.

Cosa dice l’art. 2 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo

L’art. 2 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo stabilisce quanto segue.

La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.

Dato che questi tre casi non si verificano nella vicenda della violenza domestica, l’Italia è stata condannata per non essere intervenuta.

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