Con i decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021 depositati oggi, il Tar del Lazio ha respinto le istanze di quei ricorrenti che chiedevano la sospensione di tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-covid del personale scolastico. Tradotto in parole povere, resta tutto così com’è.
Per chi rinuncia a vaccinarsi, infatti, ” il legislatore prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus sars-cov 2; nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.
Quindi “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 Ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”.