giovedì, 18 Aprile 2024

Assegno di divorzio, la Cassazione: “Nuova convivenza non comporta l’interruzione”

Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 32198 pubblicata oggi, hanno deciso che l'ex coniuge infatti non potrà più pretendere la componente assistenziale dell'assegno, ma ha diritto alla liquidazione della componente compensativa.

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Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 32198 pubblicata oggi, hanno deciso che una nuova convivenza non comporta di per sé la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole“. Questa nuova scelta di vita però per quanto non faccia perdere nulla, non significa che non modifichi qualcosa: l’ex coniuge infatti non potrà più pretendere la componente assistenziale dell’assegno, ma ha diritto alla liquidazione della componente compensativa. Questa quantificata secondo differenti parametri, come la durata del matrimonio e la perdita di proposte lavorative.

La Corte in merito alla “liquidazione” si esprime così: “Come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone”.

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