sabato, 27 Luglio 2024

Mobilità Italia, le novità per la targa e l’autorizzazione alla circolazione di prova: quali sono le novità

La circolare ministeriale introduce alcune novità tra cui la restrizione dei soggetti autorizzati e il termine di sei mesi per il rinnovo.

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Come indicato dalla circolare della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (n. 1266 del 2 maggio 2024), vengono introdotte alcune novità in materia di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Tra le novità troviamo la validità dell’autorizzazione su suolo italiano salvo specifici accordi

LE NOVITA’

La circolare introduce l’obbligo per il richiedente di comprovare l’effettivo esercizio dell’attività e il numero di dipendenti occupati e di collaboratori. Sono stati inoltre introdotti:

  • il termine massimo di sei mesi dalla scadenza per il rinnovo;
  • la previsione della non cedibilità dell’autorizzazione;
  • la restrizione dei soggetti che possono usare l’autorizzazione.

Nella circolare sono state inoltre espressamente previste:

  • la validità dell’autorizzazione limitata al territorio nazionale salvo accordi di reciprocità con altri Stati;
  • la revocabilità della stessa al venire meno dei presupposti che ne hanno determinato il rilascio.
QUANDO VIENE CONCESSA L’AUTORIZZAZIONE

La circolazione di prova e l’uso della relativa targa è consentita per prove tecniche, sperimentali o costruttive e per le dimostrazioni o i trasferimenti anche per ragioni legate alla vendita o all’allestimento. Tra i soggetti che possono richiederla troviamo le fabbriche costruttrici di settore e gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione. L’autorizzazione consente la circolazione di prova di tutte le categorie di veicoli: è pertanto irrilevante l’indicazione della tipologia per la quale viene rilasciata.

E’ irrilevante l’indicazione della tipologia del veicolo per il quale è concessa l’autorizzazione.

L’autorizzazione può essere utilizzata sia su veicoli non immatricolati che su quelli già immatricolati anche in deroga agli obblighi di revisione. Può essere utilizzata solo per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano, salvo l’uso sul territorio dello Stato con il quale sussiste un accordo con l’Italia. Salvo alcune eccezioni, l’autorizzazione non può invece essere utilizzata su veicoli immatricolati all’estero e sui veicoli radiati per esportazione. Possono infine far uso della targa prova italiana i veicoli già immatricolati all’estero che sono stati nazionalizzati anche in regime della cosiddetta minivoltura.

SOGGETTI PRESENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE PROVA

Per legittimare la circolazione di prova, è necessario che a bordo del veicolo sia presente il rappresentante dell’impresa titolare dell’autorizzazione. In alternativa e se in possesso di delega da questi firmata, è concessa a un dipendente o agente dell’impresa titolare di autorizzazione o un dipendente di società controllata o collegata all’impresa di autorizzazione di prova. In presenza di queste condizioni, a bordo del veicolo può essere presente anche altro personale addetto alle operazioni di prova o, se si tratta di prova finalizzata alla vendita, anche eventuali acquirenti.

I soggetti autorizzati sono il titolare dell’impresa o, se in possesso di delega, anche un dipendente della stessa o di un’azienda collegata.

POSIZIONAMENTO E RINNOVABILITA’

La targa prova, trasferibile da veicolo a veicolo, associata all’autorizzazione stessa deve essere esposta posteriormente. In caso di veicoli già immatricolati e provvisti di targa di immatricolazione, comprese le ipotesi di minivoltura, la targa prova è collocata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e in maniera tale che non venga oscurata o che sia resa illeggibile la targa di immatricolazione.

E’ stato infine introdotto il termine massimo di sei mesi successivi alla scadenza entro il quale l’autorizzazione può essere rinnovata, prevedendo a carico del titolare l’obbligo di restituzione dell’autorizzazione e della relativa targa entro dieci giorni dallo spirare di tale termine.

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