venerdì, 29 Marzo 2024

Caro energia, balconi chiusi senza permesso né condono: cosa sono le “Vepa” e cosa cambia

Per alcuni Comuni infatti si potevano installare, altri non concedevano l’autorizzazione perché considerate uno strumento per aumentare i volumi dell’abitazione. Adesso, con l’inserimento nell’edilizia libera, installare queste vetrate diventa più facile.

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Non sarà più necessario richiedere un permesso al Comune per l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili, cioè le “Vepa”. È questo il contenuto dell’emendamento alla legge di conversione del decreto Aiuti bis, approvato in Senato (articolo 33-quater che modifica il Testo Unico Edilizia), che apporta tali modifiche nelle pratiche di edilizia libera in materia di Vepa.

Cosa sono le “Vepa”

Le così chiamate “Vepa” sono le vetrate panoramiche amovibili installate per ridurre le dispersioni termiche e ottenere un maggiore risparmio energetico. Generalmente sono richieste anche per la messa in sicurezza e per una maggiore fruizione di verande e balconi. Si tratta di sistemi solitamente scorrevoli, che si aprono e chiudono a richiesta. Altra importante caratteristica di queste vetrate è che sono rimovibili.

Cosa cambia con il nuovo emendamento?

Sulle “Vepa” ci sono state spesso difficoltà di interpretazione: per alcuni Comuni infatti si potevano installare, altri non concedevano l’autorizzazione perché considerate uno strumento per aumentare i volumi dell’abitazione. Adesso, con l’inserimento nell’edilizia libera, installare queste vetrate diventa più facile. L’emendamento al decreto bis ha infatti chiarito che le “Vepa”, svolgendo funzioni temporanee di protezione dalle avversità climatiche, non modificano i volumi dell’appartamento o dell’abitazione. Aggiunge inoltre che sono permesse nell’edilizia libera basta che “non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile”.

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