venerdì, 29 Marzo 2024

Iscritta all’università da 18 anni senza laurearsi. Il giudice dà ragione al padre: sospeso l’assegno di mantenimento

"Ero depressa", ha detto la ragazza iscritta da 18 anni presso la facoltà di Medicina, senza mai riuscire a laurearsi. È per questo motivo che il Tribunale di Napoli ha sospeso l'assegno di mantenimento paterno che permetteva alla 36enne di continuare a pagare la retta universitaria.

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Iscriversi all’università significa vivere un’esperienza formativa meravigliosa, ma anche piena d’ostacoli e d’ansie. Perché basta poco per ritrovarsi fuori corso e innescare un circolo vizioso, basta anche solo un esame non nelle proprie corde, un momento di smarrimento. “Ero depressa”, ha detto una ragazza napoletana iscritta da 18 anni presso la facoltà di Medicina, senza mai riuscire a laurearsi. È per questo motivo che il Tribunale di Napoli ha sospeso momentaneamente l’assegno di mantenimento paterno che permetteva alla ragazza di continuare a pagare la retta universitaria.

La battaglia giudiziaria

Anni fa, il padre dell’ormai 36enne, un bancario in pensione di Portici, aveva presentato alla Corte, contestualmente all’istanza di divorzio dalla moglie, anche la richiesta di revisione degli accordi stipulati per il mantenimento della figlia. L’uomo riteneva già allora fosse arrivato il momento di tagliare tutti i fondi alla ragazza, benché quest’ultima, studentessa di Medicina dal lontano 2006, avesse detto di essere pronta a reggere la corona d’alloro molto presto. Tutte promesse di fatto mai mantenute. In primo appello il Tribunale non ha accolto la richiesta del genitore, concedendo alla ragazza un assegno di mantenimento mensile di 300 euro. Ora, nel corso del processo civile, il giudice Carla Hubler ha invece ritenuto opportuno dare ragione al genitore, in quanto la figlia, a cui il padre aveva donato un appartamento dal valore di 300mila euro, pare non abbia mai cercato un lavoro.

La sentenza

“Tenuto conto dell’età della figlia, del tempo trascorso dall’iscrizione all’università, dal tenore della documentazione sul percorso e sullo stato di avanzamento degli studi va sospeso l’assegno di contributo al mantenimento della figlia in ragione del principio di auto responsabilità, atteso che è già trascorso quantomeno il doppio del tempo previsto per il corso di laurea”, si legge nella sentenza.

“Il risultato ottenuto restituisce un po’ di serenità economica al padre; sarebbe stato preferibile che la figlia semplicemente rinunciasse al beneficio in questione, evitando un contenzioso che per il resto non ha ragione d’essere – spiega il legale del padre -. I due coniugi infatti non hanno motivi di contrasto, avendo accettato, il marito, di confermare l’assegno divorzile già riconosciuto in sede di separazione alla moglie”. Dal canto suo la ragazza ha cercato in ogni modo di mantenere l’assegno di mantenimento, ha addirittura presentato in aula alcuni screenshot che mostravano le pagine di un libretto universitario, secondo i difensori del padre non autentico, in quanto “mancante dell’intestazione dell’ateneo, della matricola di riferimento e del nome dello studente”.

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