sabato, 20 Aprile 2024

Green pass e controlli, il Viminale chiarisce: “Verifica necessaria in caso d’incongruenza”

Secondo la circolare del Viminale, i gestori dei locali potranno richiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di dati discordanti, nel pieno rispetto della privacy dei clienti

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Dopo alcune indecisioni, è stata adottata dal Viminale la circolare che fornisce ai prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi. Gestori di ristoranti e bar potranno richiedere, oltre all’obbligatorio green pass, anche un documento d’identità nel caso di incongruenza con i dati esibiti. Una verifica che “dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi”. Un fattore che potrebbe far tirare un respiro di sollievo a chi, come la comunità transgender, denunciava nei giorni scorsi una violazione della privacy.
Dal 6 agosto il green pass per dimostrare l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid19 o la semplice negatività al virus è diventato obbligatorio per poter accedere ai servizi di ristorazione, spettacoli e competizioni sportive, luoghi della cultura, piscine e palestre, sagre, convegni, congressi, sale da gioco ecc. ”Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo occorre precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi – precisa la circolare. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa prescritta. La seconda nella dimostrazione della propria identità mediante un documento che ha come scopo contrastare i casi di abuso o di elusione”. Il Viminale precisa poi che “l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”.
Nessun pericolo (o quasi) per i gestori che temono di pagare multe se all’interno del locale viene individuato un cliente con una certificazione fasulla. Secondo la circolare “qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intestatario della medesima, la sanzione si applica solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente”. Per i furbetti del green pass l’ammenda prevista è dai 400 ai 1000 euro, cui si aggiunge una denuncia penale nel caso in cui si utilizzasse la certificazione di un’altra persona o addirittura falsa. I titolari, invece, possono incorrere nella chiusura del locale per cinque giorni in caso di violazione ripetuta tre volte.

Non solo ristorazione. Le regole sul green pass valgono anche nel caso di grandi eventi e competizioni sportive negli stadi. “Possono essere abilitati alle verifiche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi dei questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia è previsto negli impianti sportivi”. Come in tutti i luoghi in cui è obbligatoria l’esibizione della certificazione verde, anche in questo caso il documento d’identità potrà essere richiesto a discrezione del verificatore.

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