venerdì, 11 Ottobre 2024

Cassazione, lo stalking non è più aggravante in caso di femminicidio o omicidio

Un passo indietro di 12 anni: per la Cassazione lo stalking non costituisce un aggravante in caso di uccisione della vittima. Le donne sono sempre più vulnerabili.

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Per le Sezioni unite della Corte di Cassazione lo stalking non è più un aggravante in caso di omicidio e femminicidio. È quanto stabilito ieri in merito ad un caso avvenuto a Sperlonga, in provincia di Latina, nel giugno del 2016, quando Anna Lucia Coviello, dipendente della Poste, dopo essere stata perseguitata per mesi, fu uccisa da una sua collega.

Nel 2009 fu introdotto il reato di stalking che, nel caso di uccisione della vittima, costituiva un’aggravante del reato. In questo modo era possibile condannare l’assassino per entrambi i reati, con un aumento della pena fino all’ergastolo. Ma la Corte di Cassazione ha deciso di vestire i panni di Marty McFly, tornando indietro nel tempo di ben 12 anni: secondo quanto stabilito ieri, chi uccide pagherà solo per aver tolto la vita ad un’altra persona, non per il reato commesso in precedenza. Lesioni e stalking non avranno alcun peso sulla sentenza.

Nel 2020, la Prima sezione della Cassazione aveva sancito che, non essendo l’omicidio aggravato è un reato “complesso”, la condanna deve arrivare anche per comportamenti persecutori. La Terza sezione aveva però dato lettura diversa, ritenendo che l’assassinio assorbisse tutto il resto. La Quinta ha invece preferito inviare tutto alle Sezioni unite. La scelta deve ancora essere motivata, ma si tratta pur sempre di un ennesimo attacco nei confronti delle donne, dato che troppo spesso il reato di stalking sfocia in femminicidio.

“La conseguenza di un sistema di interpretazione che dovesse riconoscere l’assorbimento dello stalking nel successivo omicidio della stessa vittima rischia – ha dichiarato il Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri – di depotenziare un sistema di tutela delle vittima più vulnerabili, in massima parte le donne in situazione di particolare debolezza, che faticosamente si è fatto strada nel nostro ordinamento soltanto negli ultimi lustri. Dalla libertà sessuale a quella di relazione, sino al diritto dell’intangibilità fisica”.