martedì, 16 Aprile 2024

Revoca sussidi ai mafiosi se scontano pena fuori dal carcere: la Consulta dice no

La revoca di sussidi fondati sullo stato di bisogno a terroristi e mafiosi che stanno scontando fuori dal carcere la loro pena, contrasta con due articoli della Costituzione

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La revoca di sussidi fondati sullo stato di bisogno a terroristi e mafiosi che stanno scontando fuori dal carcere la loro pena, contrasta con due articoli della Costituzione, quali l’articolo 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge) e il 38 (Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale).

È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dalla corte Costituzionale nella sentenza numero 137, di cui il relatore è il giudice Giuliano Amato, già presidente del Consiglio.

Nel mirino è finita la legge 92 del 2012, in particolare il comma 61 e 58 dell’articolo 2. Il comma 58 prevede che, con la sentenza di condanna i terroristi o mafiosi, il giudice disponga la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni, di cui il condannato è titolare, quali assegno sociale, indennità di disoccupazione, pensione sociale e per gli invalidi civili.

Mentre per quanto riguarda il comma 61, prevede che la revoca, con effetto non retroattivo, è disposta dall’ente nei confronti delle perone già condannate con sentenza passata in giudicato all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.

 

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