La Corte dei Conti conferma lo stop a ReiThera: l’investimento non è limitato alla produzione del vaccino. È stata depositata oggi la deliberazione con la quale sono state rese note le motivazioni della ricusazione del visto e della registrazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 549 del 22 febbraio 2021.
Il visto in questione è quello con cui è stato approvato l’Accordo di sviluppo per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia e dalla società ReiThera, volto a sostenere il programma di sviluppo industriale da realizzare nello stabilimento produttivo di Castel Romano.
Nello specifico, il programma prevedeva un progetto di investimento, finalizzato all’ampliamento dello stabilimento produttivo di Castel Romano e un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, destinato invece a completare la sperimentazione clinica (studi clinici di fase 2 e 3) del vaccino anti Covid-19.
La Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti ha ritenuto il progetto di investimento proposto come inconciliabile con la condizione posta dall’art. 15, comma 1, del DM 9 dicembre 2014, secondo cui le spese sono ammissibili “nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni” e non, come invece risulta dal progetto presentato, per le finalità generali, produttive o di ricerca, anche per conto terzi, perseguite da ReiThera, e neanche per le più generali finalità di rafforzare la consistenza patrimoniale dell’impresa.
Il progetto di investimento produttivo, infatti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato D.M. non può riguardare l’intero complesso aziendale ma solo determinate “unità produttive“. L’acquisto della proprietà della sede operativa della società per un previsto importo di 4 milioni non riguarda la singola “unità produttiva”, ma attiene all’intera sede dove la società svolge il complesso delle sue attività che “nel 2019 ha riguardato essenzialmente attività di ricerca e sviluppo per conto della società controllante Keires A.G.“, come riportato nella stessa relazione di Invitalia.
L’inammissibilità del progetto di investimento, costituito dall’acquisto della proprietà della sede operativa della società non consente quindi, secondo la Sezione, il solo investimento rappresentato dalla realizzazione dell’impianto di infialamento e confezionamento, per un importo di 7.734.126,68 euro, di raggiungere la soglia minima di 10 milioni prescritta all’art. 5, comma 3, del D.M. 9 dicembre 2014, per la validità dell’investimento produttivo.
L’assenza di un sufficiente investimento produttivo, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha quindi consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame.