Lo Stato si smentisce. Secondo quanto ha disposto un’ordinanza del tribunale di Trani contrastando le normative applicate finora, il reddito di cittadinanza è pignorabile.
Il tribunale di Trani si è espresso sul caso di una coppia divorziata giunta davanti al giudice poiché, l’ex marito non forniva gli assegni di mantenimento all’ex moglie. L’ordinanza ha accolto il ricorso della donna stabilendo che, l’uomo deve pagare all’ex coniuge una parte del sussidio che riceve dallo Stato. A far arrivare l’importo fissato dal giudice all’ex moglie potrà essere l’Inps.
Secondo il giudice, il reddito di cittadinanza “può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo famigliare”.
Nel valutare la possibilità di pignorare il reddito di cittadinanza, da come si legge nell’ordinanza, devono tenersi conto di questi elementi: la definizione contenuta nella norma che istituisce il sussidio quale misura “contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro e della libera scelta del lavoro”; l’assenza nel decreto di qualunque riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza, anzi da non essere considerata vista la platea di beneficiari esclusi dal novero dei beneficiari, tra cui, ad esempio, gli inabili al lavoro; il carattere predominante del reddito di cittadinanza come strumento di politica attiva dell’occupazione; la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità rispetto ad un principio generale.
Per il tribunale, dunque, non ci sono dei motivi che escludano “l’ammissibilità dell’ordine di pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza erogato all’altro, inadempiente agli obblighi scaturenti dalla separazione”.
Anzi: “L’ordine di pagamento diretto può essere emesso per l’intera somma dovuta dal terzo”. Questo dignifica che, il giudice può decidere il versamento dell’intero importo del sussidio nei confronti dell’ex coniuge. Il giudice, durante l’ordinanza, afferma che è un vero e proprio pignoramento.
Dunque, lo Stato può riprenderlo se, il percettore non riesca a saldare un debito con il Fisco o che deve essere versato all’ex coniuge in caso di divorzio. Come stabilito dal tribunale pugliese.
Cosa dicono i giudici? Nell’ordinanza, si legge che “deve ritenersi pignorabile, senza l’osservanza dei limiti di cui all’ articolo 545 del Codice di procedura civile, il reddito di cittadinanza, stante l’assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque riferimento alla natura alimentare di detto reddito ed il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione”.
Che cosa significa? L’ordinanza cita l’articolo 545 del Codice di procedura civile. Leggere il suo contenuto è fondamentale, perché elenca i crediti che non possono essere pignorati. Tra questi ci sono i crediti alimentari ed i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.
Sembrerebbe, per alcuni, che il reddito di cittadinanza serve a favorire la remissione nel mercato del lavoro dell’indi
Riguardando la pignorabilità del reddito di cittadinanza, si potrebbe affermare che, potrebbe sorgere la legittimazione attiva “ristretta” e correlata, alle sole cause di alimenti. È da tener conto del reddito e delle disponibilità economiche del soggetto per decidere la somma dell’assegno di mantenimento da fornire.